Sull'errore contenuto nell'offerta tecnica

Redazione Scientifica
27 Luglio 2020

L'errore materiale può essere rettificato d'ufficio dall'amministrazione qualora riconoscibile, e la riconoscibilità deve essere valutata ex ante...

L'errore materiale può essere rettificato d'ufficio dall'amministrazione qualora riconoscibile, e la riconoscibilità deve essere valutata ex ante.

Ciò significa che deve essere palese sia il fatto che l'offerente è incorso in una svista, sia l'effettiva volontà negoziale che lo stesso ha inteso manifestare.

In particolare, il primo elemento (svista riconoscibile) non può da solo valere a rendere ammissibile l'offerta perché, in tal caso, per comprenderne il contenuto, la stazione appaltante dovrebbe attivare l'istituto del soccorso istruttorio e chiedere chiarimenti all'impresa che l'ha formulata, ma ciò non è consentito in quanto l'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, non può essere attivato per sanare irregolarità anche formali della offerta tecnica o economica (TAR Toscana, Sez. I, 16.1.2020, n. 35).

Perciò la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che l'errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d'ufficio senza ausili esterni (ex multis: TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 4.7.2018, n.1650).

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