OCC e obblighi di conservazione della documentazione amministrativa

La Redazione
07 Agosto 2020

Il CNDCEC ha pubblicato un pronto ordini nel quale vengono specificati gli obblighi di conservazione della documentazione amministrativa da parte degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC).

Il CNDCEC ha pubblicato un pronto ordini datato 7 luglio 2020 nel quale vengono specificati gli obblighi di conservazione della documentazione amministrativa da parte degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC).

Il dovere di distruggere le informazioni non è da riferire alla generalità della documentazione amministrativa gestita nell'ambito dello svolgimento della procedura di composizione, bensì soltanto i dati personali e ai documenti provenienti dalle banche dati pubbliche cui l'OCC può accedere previa autorizzazione del giudice delegato, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. Nel dettaglio, si tratta dei dati contenuti: nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari ai sensi dell'art. 7, co. 6 del d.P.R. n. 605/1973, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato presso il MEF di cui all'art 30-ter. co. 2 del D.Lgs. 141/20103.

In sintesi, la distruzione al termine della procedura è obbligatoria soltanto per i documenti derivanti dall'accesso alle banche dati pubbliche ex art. 15, co. 10 della L. 3/2012, fermi restando gli obblighi di conservazione per ogni altro documento amministrativo afferente alle attività dell'OCC.

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