Dal Tribunale di Monza: pienezza del contraddittorio anche se la celebrazione dell'udienza avviene tramite Microsft Teams

La Redazione
10 Agosto 2020

Il Tribunale di Monza, lo scorso 30 luglio, ha emanato un provvedimento integrativo in esito alla disposizione normativa di cui all'art. 221 del D.L. n. 34/2020 come modificato dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Il Tribunale di Monza, lo scorso 30 luglio, ha emanato un provvedimento integrativo in esito alla disposizione normativa di cui all'art. 221 del D.L. n. 34/2020 come modificato dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77.

Il provvedimento fa riferimento all'art. 221 del D.L. n. 34/2020, in modifica dell'art. 83 D.L. n. 18/20 il quale dichiara che "tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del CoVid-19 fino al 31/10/2020 si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 10" tra cui vanno menzionati i commi 4,6,7,8 per il settore civile e il comma 9 per il settore penale, che ripropongono al giudice la possibilità, su consenso delle parti, di ricorrere a trattazione scritta all'udienza civile.

Si specifica che la possibilità di ricorrere alla trattazione scritta o all'udienza da remoto, nei casi consentiti, presuppone che vi sia l'accordo delle parti, così come il consenso dei difensori, nella consapevolezza di tutti che trattasi di modalità eccezionale destinata a protrarsi per il solo periodo dell'emergenza sanitaria, con la massima attenzione a garantire sempre la pienezza del contraddittorio processuale pur nella modalità a distanza.

Il Presidente invita, dunque, i giudici del settore civile, di concerto con i rispettivi presidenti/coordinatori di sezione, ad accedere alle modalità di sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ovvero di celebrazione udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza tramite Microsft Teams.

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