Obbligo degli operatori economici concorrenti di rappresentare tutti i fatti qualificabili in termini di “grave illecito professionale”
05 Agosto 2020
Ciascun operatore economico, concorrente in gara, ha l'onere di rappresentare all'Amministrazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti in quanto potenzialmente qualificabili - secondo quello che poi sarà il prudente apprezzamento della Stazione Appaltante - in termini di “grave illecito professionale”. Quanto sopra trova ampia conferma nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 6, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui i concorrenti, in sede di partecipazione, devono dichiarare “tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico”. Il mancato assolvimento di tale onere e, dunque, la presentazione in sede di gara di dichiarazioni reticenti ed incomplete relative a procedure bandite in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in l. 11 febbraio 2019, n. 12, è stato ricondotto dalla giurisprudenza amministrativa al combinato disposto di cui alle fattispecie escludenti previste dalle lettere c) ed f bis) del comma 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. |