Illegittima l'esclusione dalla gara del concorrente che ometta l'indicazione del ribasso temporale nella piattaforma telematica

Redazione Scientifica
07 Agosto 2020

È contraria ai principi di correttezza, di imparzialità e di par condicio la decisione della Stazione Appaltante di sanzionare con l'espulsione...

È contraria ai principi di correttezza, di imparzialità e di par condicio la decisione della Stazione Appaltante di sanzionare con l'espulsione la condotta del concorrente violativa della disciplina di gara nel caso in cui la stessa disciplina non consentiva di tenere un comportamento alternativo ipotetico - in concreto esigibile da un ideale operatore economico medio (c.d. homo eiusdem generis et condicionis) - tale da porlo comunque al riparo, con ragionevole certezza, dalla sanzione dell'esclusione. In presenza di una simile fattispecie (caratterizzata dall'assenza nella piattaforma telematica del form in cui doveva essere riportato a pena di esclusione il ribasso temporale, dalla mancanza nell'offerta di un concorrente del ribasso contrattuale, dalla presenza nell'offerta di altro concorrente del ribasso temporale riportato a penna ma in altro form, dalla presentazione di un'istanza di autotutela nei confronti dell'esclusione dovuta alla mancata predisposizione del form), la Stazione Appaltante deve agire in buona fede e attivare gli strumenti procedimentali messi a disposizione dall'ordinamento per evitare che i concorrenti subiscano le conseguenze derivanti da fatti o da inadempienze ad essa imputabili.

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