Le Amministrazioni aggiudicatrici hanno un ampio potere discrezionale di autonoma valutazione anche dei fatti oggetto di procedimenti penali

Redazione Scientifica
04 Settembre 2020

In base sia al tenore dell'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006, sia al tenore dell'art. 57, comma 4, lett. c), della Direttiva 2014/24, le Amministrazioni aggiudicatrici...

In base sia al tenore dell'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006, sia al tenore dell'art. 57, comma 4, lett. c), della Direttiva 2014/24, le Amministrazioni aggiudicatrici, pure con riferimento ai fatti oggetto di un procedimento penale, hanno un ampio potere discrezionale di autonoma valutazione, che consente alle Stazioni Appaltanti di decidere se escludere o meno i partecipanti che abbiano commesso “gravi illeciti professionali” anche a prescindere dalla definitività dei relativi accertamenti compiuti in sede penale, ferma restando la necessità che la relativa determinazione sottenda un'adeguata istruttoria e una congrua motivazione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.