Ammissibilità dello scioglimento dai contratti pendenti in fase di preconcordato
29 Settembre 2020
Anche nella fase preconcordataria, avviata con la presentazione di una domanda di concordato in bianco ex art. 161, comma 6, l.fall., il debitore ha la facoltà di ottenere la sospensione dei contratti pendenti, ex art. 169-bis l.fall. e, in presenza di un'adeguata disclosure da parte dell'impresa ricorrente e di una approfondita verifica di funzionalità dello scioglimento dei contratti in corso rispetto al redigendo piano, è ammissibile anche lo scioglimento dei contratti. |