Requisito di esecuzione del contratto

Redazione Scientifica
01 Ottobre 2020

Il possesso di un centro cottura in un appalto per la fornitura del servizio di refezione scolastica si pone non come requisito di partecipazione bensì di...

Il possesso di un centro cottura in un appalto per la fornitura del servizio di refezione scolastica si pone non come requisito di partecipazione bensì di esecuzione del contratto, in quanto si tratta di un elemento materialmente necessario per l'esecuzione dell'appalto del servizio di mensa scolastica, come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipulazione del contratto.

In caso contrario si avallerebbe un'impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell'aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, reperendo – con evidente onere economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario – immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa (cfr. Cons. Stato, n. 5929/2017).

Ciò a maggior ragione nel caso in cui il bando di gara non prescrive l'immediata disponibilità del centro ma si accontenta di pretendere una dichiarazione impegnativa in tal senso, pur postulando – ad evitare dichiarazioni di tenore generico e non circostanziato – la preventiva individuazione delle caratteristiche dei locali dei quali il concorrente aggiudicatario avrebbe dovuto garantire l'effettiva disponibilità.

Così strutturata, non si tratta nemmeno di una clausola c.d. escludente.

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