Sulla non decorrenza del termine di impugnazione dell'esclusione dalla mera comunicazione in seduta pubblica
08 Ottobre 2020
Il caso. La stazione appaltante indiceva una procedura negoziata per l'affidamento del servizio per adempimenti IVA, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso. Al termine della procedura di gara, risultava primo classificato un RTI, la cui offerta era sottoposta a verifica di anomalia, conclusasi negativamente. Avverso il conseguente provvedimento di esclusione veniva interposto ricorso.
La questione. La stazione appaltante eccepiva l'irricevibilità dell'azione di annullamento per tardività, in quanto il ricorrente avrebbe avuto conoscenza dell'esclusione nel corso della seduta pubblica, tenutasi in data anteriore rispetto alla trasmissione del provvedimento di esclusione.
Il Tar nel rigettare tale eccezione, ha rilevato che la mera comunicazione dell'avvenuta esclusione in sede di seduta pubblica, non accompagnata dalla lettura del verbale di esclusione contenente le ragioni del provvedimento, non è sufficiente ad integrare la piena conoscenza dell'atto ex art. 41 comma 2 c.p.a. Inoltre, nel caso di specie, non vi sarebbe stata prova dei poteri conferiti al soggetto delegato di partecipare alla seduta pubblica dall'operatore economico, che in qualità di mero nuncius sarebbe privo di poteri di rappresentanza (si v. in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, n. 6088/2017). |