Fallimento e tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale

16 Ottobre 2020

L'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 9 l.fall., se sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, deve reputarsi tardiva?

L'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 9 legge fallimentare, se sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, deve reputarsi tardiva?

La risposta al quesito deve essere affermativa.

Può essere utile richiamare i dati normativi che entrano in gioco nella fattispecie descritta. È noto, infatti, che l'art. 9 legge fallimentare ("Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. 2. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. 3. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. 3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. 4. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7") deve essere letto in stretta connessione con la previsione dell'art. 38 c.p.c..

Il codice di rito, infatti, nel testo modificato dalla legge n. 69 del 2009, senza alcun dubbio applicabile anche alla procedura camerale prefallimentare, impone che siffatta eccezione di incompetenza debba essere eccepita oppure rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti. Alla luce di tale chiara previsione, si può concludere che l'eccezione che venga sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento debba reputarsi tardiva, dal momento che si deve intendere verificata una vera e propria decadenza nel corso del giudizio di primo grado.

Il principio è stato oggetto di riflessione da parte della giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato i passaggi logici che sottostanno all'elaborazione di una massima risalente al 2012, che conviene brevemente rievocare per gli importanti esiti che a tutt'oggi appaiono rilevanti. Infatti, il citato art. 38 c.p.c., modificato prima nel 1990 e poi, in maniera decisiva, nel 2009, trova applicazione nei casi in esame avendo introdotto un blocco temporale di ordine generale, che si concretizza nella possibilità di rilevare, sia ad istanza di parte che d'ufficio, un'eccezione di incompetenza sino a un momento preciso della procedura. In particolare, il momento oltre il quale non appare più possibile eccepire alcunché è la prima udienza di trattazione. Si tratta di un principio applicabile non solamente ai processi ordinari di cognizione, ma a qualunque procedimento, e specificamente ai procedimenti di tipo camerale, laddove essi siano stati prescelti dal legislatore per la tutela dei diritti in via giurisdizionale. Ne consegue che, nella procedura fallimentare, la questione di incompetenza territoriale deve essere eccepita o rilevata ex officio, come spiega l'art. 9 legge fallimentare, non oltre l'udienza di comparizione, e quest'ultima deve essere obbligatoriamente convocata nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, come spiega l'art. 15 della legge fallimentare medesima.

Un ulteriore profilo di dubbio richiede di essere chiarito.

Come noto, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento presenta caratteristiche di specialità, tanto da non trovare applicazione i limiti che gli art. 342 e 345 c.p.c. impongono per l'appello. In particolare, come noto, il procedimento è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno e, a conclusione di un procedimento contenzioso regolato dalla disciplina del contraddittorio e idoneo a prendere le forme della res iudicata, si ottiene un vero e proprio provvedimento decisorio.

Occorre, però, tenere bene presente nella prassi che il descritto effetto devolutivo non si verifica laddove si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo stato di gravame e ciò deve intendersi valere ancora più incisivamente per l'eccezione di incompetenza presa in considerazione all'art. 9 legge fallimentare. È opinione, infatti, della corte di legittimità, che ammettere una tardiva proposta di indagine sulla competenza determinerebbe un ingiustificabile ostacolo alla celerità dei giudizi, così violando un principio di rango costituzionale. Infatti appare del tutto irragionevole immaginare che, a seguito dell'eccezione di incompetenza sollevata da una delle parti dinanzi al giudice di seconde cure, si debba riprendere e ripetere il giudizio dinanzi al giudice finalmente dichiarato competente.

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