Distinzione tra raggruppamenti verticali e orizzontali
23 Ottobre 2020
La distinzione tra raggruppamenti verticali e orizzontali non è puramente nominalistica, ma discende dalle concrete e specifiche attribuzioni delle imprese associate, secondo il principio enunciato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 13 giugno 2012, n. 22. Intanto il R.t.i. di tipo verticale è ammesso alla gara in quanto ciò sia previsto dalla lex specialis, attraverso la distinzione fra prestazioni prevalenti o principali e prestazioni scorporabili o secondarie, ai sensi dell'art. 48, comma 1 e 2, d.lgs. n. 50 del 2016 Inoltre, con riguardo ai servizi, non è configurabile un giudizio di scorporabilità, legato ad un dato normativo previsto solo per i lavori, bensì di accessorietà o meno. |