Oneri di sicurezza (aziendali e da interferenza) nei servizi di natura intellettuale
27 Ottobre 2020
La sentenza in commento riguarda la questione relativa alla necessaria specificazione degli oneri di sicurezza nell'ambito di una gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di un intervento di adeguamento sismico di un istituto scolastico. L'appellante (già ricorrente in primo grado) denuncia la necessaria esclusione dell'aggiudicataria per il mancato conteggio degli oneri di sicurezza nell'ambito della formulazione dell'offerta (e per la loro omessa specificazione in sede di verifica di anomalia).
Secondo il Collegio è comune considerazione che l'art. 97, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, nell'imporre la specificazione degli “oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro”, abbia inteso fare riferimento ai c.d. oneri di sicurezza da “rischio specifico” (denominati anche “oneri aziendali”), che vanno tenuti distinti dagli oneri per la sicurezza da “interferenza”. I primi attengono agli oneri che l'impresa deve assolvere per garantire la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto; i secondi riguardano i contatti rischiosi che possono aversi tra il personale della stazione appaltante e quello dell'appaltatore ovvero tra le varie imprese che partecipano all'esecuzione dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2014, n. 348).
Gli oneri per la sicurezza “da interferenza” vanno indicati nell'offerta ma essi, non essendo soggetti a ribasso, non afferiscono alla componente variabile della stessa. Essi sono determinati dalla stazione appaltante e comunicati agli operatori economici che devono limitarsi a recepirli (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2020, n. 4907).
Gli “oneri aziendali”, invece, sono rimessi all'esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2018, n. 177). Solo gli oneri di sicurezza “aziendali” rientrano, dunque, nell'offerta economica che l'operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l'esecuzione dell'appalto.
Il citato art. 97, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal c.d. Decreto correttivo (d.lgs. n. 56/2017), esclude esplicitamente detto obbligo di indicazione per i servizi di natura intellettuale (come quello in questione). Tale scelta è dovuta al fatto che, in ragione delle particolari modalità di esecuzione del servizio (di natura intellettuale), non può ragionevolmente ritenersi che i costi di sicurezza “aziendali” siano costi a carico dell'operatore. Ciò non significa che per la sicurezza dei suoi dipendenti l'impresa non sopporti dei costi, ma essi non rilevano nell'elaborazione dell'offerta sottoposta alla stazione appaltante.
Nel caso di specie, ad ogni modo, il disciplinare di gara specifica che i “costi relativi alla sicurezza[del] servizio oggetto del presente appalto sono pari a zero considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi d'interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/08”. La stazione appaltante, pertanto, ha escluso l'onere di specifica indicazione sia degli oneri “aziendali” (quantificati come pari a zero per la natura intellettuale del servizio), sia degli oneri “da interferenza” (non ritenuti sussistenti nel caso di specie). |