Il fatturato specifico costituisce una misura dell'esperienza del concorrente nell'attività oggetto di gara

Redazione Scientifica
27 Ottobre 2020

Nel caso di una impresa che operi da una data che non consenta di raggiungere il lasso di tempo richiesto dal bando, la sussistenza del requisito della capacità finanziaria...

Nel caso di una impresa che operi da una data che non consenta di raggiungere il lasso di tempo richiesto dal bando, la sussistenza del requisito della capacità finanziaria ben può essere dimostrato tenendo conto di un periodo di tempo minore, sulla base della media annua del periodo di effettiva operatività dell'impresa, offrendo tale riparametrazione sufficienti garanzie in merito alla solidità finanziaria e alla possibilità dell'aggiudicataria di assumersi gli oneri delle spese del successivo affidamento. Ciò, tuttavia, non è possibile con riferimento ai requisiti di “esperienza”, quali il fatturato specifico, ossia a requisiti riferiti allo svolgimento di una determinata attività di impresa per un certo numero di anni. La ratio del requisito del fatturato specifico è garantire che l'impresa aggiudicataria abbia l'esperienza sufficiente a gestire in modo soddisfacente l'appalto. Il fatturato specifico richiesto per un certo tempo costituisce, infatti, una misura dell'esperienza del partecipante nell'attività oggetto di gara, che certo non può essere riparametrata in base agli effettivi anni d'iscrizione alla camera di commercio di appartenenza.

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