L'omessa dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali sub iudice non è necessariamente sussumibile nella categoria del mendacio

Redazione Scientifica
23 Ottobre 2020

Richiama la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28.8.2020 nella quale si sono tracciate le coordinate ermeneutiche che...

Richiama la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28.8.2020 nella quale si sono tracciate le coordinate ermeneutiche che governano l'applicazione della misure espulsive contemplate dall'articolo 80 comma 5 lettera c) del codice dei contratti nei termini di seguito esposti:

- la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;

- alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico;

- la lettera f-bis) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.

Nella suindicata declinazione la disciplina di settore si rivela coerente con la causa di esclusione “facoltativa” prevista a livello sovranazionale, consistente nella commissione di «gravi illeciti professionali» tali da mettere in dubbio l'integrità dell'operatore economico e da dimostrare con «mezzi adeguati», ai sensi dell'art. 57, par. 4, lett. c), della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014.

L'omessa dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali non è sussumibile nella categoria del mendacio, soprattutto quando le prescrizioni capitolari non imponessero agli operatori concorrenti di dichiarare sempre e comunque tutte le risoluzioni contrattuali subite ma solo di non essere incorsi nelle cause di esclusione previste dalla disciplina di settore e l'evento risolutivo risulta contestato in sede giurisdizionale.

Grava sull'amministrazione l'onere di svolgere un apprezzamento in concreto sui contenuti della dichiarazione resa rispetto alla pregressa vicenda risolutoria, onde verificare se la parte, alla stregua degli specifici contenuti prescritti della legge di gara, abbia o meno omesso di rendere le informazioni dovute siccome predeterminate ovvero comunque rilevanti in quanto tali da condizionare il corretto svolgimento della procedura selettiva. Tale giudizio andrà svolto in concreto tenendo conto anche del fatto che tratta di informazioni riferite a vicenda non definitiva e tenuto conto dei contorni peculiari in cui la presunta omissione è maturata, potendosi solo all'esito, in una necessaria visione di insieme, stimare l'eventuale incidenza, in negativo, di tale condotta sul complessivo giudizio di integrità ed affidabilità dell'operatore.

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