Esclusioni di gare: rilevanti solo se segnalate nel Casellario
27 Ottobre 2020
La sentenza afferma che eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara assumono rilevanza, ai sensi dell'art.80 d.lvo 50/16, solo nel momento in cui risultino iscritte nel Casellario ai sensi del comma 12. La mancata dichiarazione di precedenti esclusioni non può rilevare ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis), seconda parte, del d.lgs. n. 50/16 in quanto, in assenza di ulteriori elementi o indici rivelatori, non può intendersi quale informazione fuorviante suscettibile di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione dei concorrenti.
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