Il settore giustizia alla luce del decreto Ristori
29 Ottobre 2020
Sono stati numerosi gli appelli giunti da ogni fronte negli scorsi giorni per un'organizzazione univoca della giustizia durante questa ulteriore fase di emergenza sanitaria da COVID-19. Ebbene, con l'approvazione del decreto Ristori (d.l. n. 137/2020), giunta nella giornata del 27 ottobre 2020, il Governo ha previsto nuove misure che riguardano tutto il settore giustizia.
- indagini preliminari: nel corso delle indagini preliminari il P.M. e la polizia giudiziaria potranno avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus;
- udienze: in entrambi i procedimenti, civili e penali, sarà sospesa la partecipazione del pubblico alle udienze, le quali verranno celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128 c.p.c. e dell'art. 472, comma 3, c.p.p e le deliberazioni collegiali in camera di consiglio potranno essere assunte mediante collegamenti da remoto. Per quanto riguarda le udienze civili e, in particolare, le udienze in materia di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. e di divorzio congiunto ex art. 9 l. n. 898/1970, il giudice potrà disporre che vengano sostituite dal deposito telematico di note scritte nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno 15 giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarino di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.
- deposito di atti documenti istanze: in deroga a quanto previsto dall'art. 221, comma 11, d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2020 il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avverrà, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso.
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