Giustizia Amministrativa: tornano le udienze da remoto

05 Novembre 2020

Il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” ha disposto che tornano in vigore, dal 9 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, le misure emergenziali adottate dal legislatore per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate con l'art. 4 del D. l. 28/2020.

Il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 rubricatoUlteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” ha disposto, all'art. 25 – recante ​​​​​​​Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo – che “Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13. 2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio. 3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.”

Dunque, tornano in vigore – dal 9 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 – le misure emergenziali adottate dal legislatore per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare le misure adottate con l'art. 4 del D. l. 28/2020 in materia di processo amministrativo.

Preliminarmente, da quanto si evince dal comma 2 dell'art. 25 sopra citato, gli affari in trattazione passeranno in decisione “senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo”. La regola generale, dunque, prevede che le cause passino in decisione sulla base degli atti depositati in giudizio. Alle parti, tuttavia, (come era previsto sino al 31 luglio 2020) è riconosciuta la possibilità di richiedere la discussione da remoto tramite istanza. Tale facoltà processuale, però, incontra stringenti limiti. L'istanza, infatti deve essere depositata entro il termine previsto per le memorie di replica, ovvero, per gli affari cautelari, entro il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito”. L'istanza, poi:

  • è accolta se presentata congiuntamente dalle parti;
  • rimessa alla valutazione del Presidente del collegio se presentata da una sola delle parti.

Il Presidente, inoltre, può disporre la trattazione della causa da remoto anche in assenza della richiesta delle parti.

In alternativa alla discussione le parti possono depositare le note di udienza entro le ore 12 del giorno antecedente l'udienza stessa o la richiesta di passaggio in decisione (le cui modalità e termini di deposito, per quella che è stata l'esperienza sinora, sono rimesse alla volontà degli uffici giudiziari)

Il difensore che deposita le note o la richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.

Per le udienze e camere di consiglio fissare tra il 9 e il 20 novembre 2020 l'istanza di discussione orale può essere presentata sino a 5 giorni liberi prima dell'udienza.

Torna in auge, dunque, il dibattito sul processo cartolare e sulla oralità mediata. È indubbio, infatti, che lo stato d'emergenza abbia (e stia continuando) a comprimere molti dei diritti costituzionalmente garantiti e, per ciò che qui maggiormente interessa, del diritto alla difesa e delle prerogative che sono conferite (soprattutto) agli avvocati. La compressione dei diritti, però, deve essere parametrata ai principi di proporzionalità e precauzione per cui non può essere accettata sine die. Viviamo, invece, senza la certezza di sapere quando torneremo ad una oralità piena e se è vero che – nonostante lo stato pandemico – la giustizia amministrativa abbia continuato (con merito) il proprio corso, agli occhi di chi scrive pare necessario non ricondurre il processo ad un rapporto telematico perché, per dirlo con le più autorevoli parole del Presidente Patroni Griffi “Il luogo dove si amministra giustizia sono le aule dei tribunali, dove le udienze sono generalmente aperte al pubblico e la pubblicità non può essere garantita che con le udienze in presenza.”.

Spetta dunque alla politica garantire il rispetto dei diritti costituzionali anche in uno stato d'emergenza.

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