Nel rito appalti non può più chiedersi l’anticipata pubblicazione del dispositivo
09 Novembre 2020
Com'è noto, la legge di semplificazione (l. n. 120/2020) ha apportato diverse modifiche all'art. 120 del c.p.a. (su tale tema si veda il focus di M. Lipari). Tra queste modifiche, volte essenzialmente a rendere ancor più celere il già acceleratissimo rito in materia di appalti vi è anche l'introduzione, al comma 9, dell'obbligo in capo al “giudice [di] deposita[re] la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorno dall'udienza di discussione”. Lo stesso comma 9 chiarisce, poi, che “quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo, nel termine di cui al primo periodo […] e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza”.
Da tale ultima disposizione, che in quanto norma di diritto processuale è stata ritenuta immediatamente applicabile anche ai giudizi già pendenti, la VI sezione del Consiglio di Stato ha tratto la convinzione che nell'attuale assetto normativo non sia più possibile chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo rispetto alle motivazioni.
Come si legge, infatti, nella sentenza di cui si dà notizia il nuovo comma 9 dell'art. 120 c.p.a. “non sembra più rimettere alle parti la scelta in ordine alla pubblicazione anticipata del dispositivo”, avendo“il legislatore […] inteso soddisfare le esigenze di celere definizione del giudizio e di pronta conoscenza dell'esito della controversia attraverso la tempestiva pubblicazione della sentenza, completa di motivazione e dispositivo”.
Del resto, come si evidenzia sempre nella pronuncia in questione, “l'individuazione dell'eventuale effetto conformativo riconducibile alla pronuncia giudiziaria e suscettibile di dispiegarsi nella fase di riedizione del potere necessita, di regola, di una lettura coordinata del dispositivo alla luce della motivazione, con conseguente residualità della pubblicazione del mero dispositivo, non più rimessa all'iniziativa di parte”. |