Il potere sanzionatorio dell’ANAS in caso di violazione di obblighi di legge da parte del concessionario del servizio autostradale
09 Novembre 2020
Il caso. Un operatore economico svolgeva, in regime di concessione e in forza di apposita convenzione stipulata con l'ANAS SpA, le attività di costruzione, adeguamento e gestione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 – A25.
L'anzidetta convenzione prevedeva, tra le altre cose, la possibilità per l'ANAS di irrogare (proporzionate) sanzioni nei confronti del concessionario in caso di inadempimento, da parte di quest'ultimo, delle previsioni contenute nella convenzione.
Sempre l'anzidetta convenzione prevedeva poi l'obbligo del concessionario di affidare eventuali lavori, servizi e forniture connessi al rapporto concessorio (ivi incluse le concessioni “relative alle occupazioni e alle utilizzazioni della sede delle autostrade e relative pertinenze”) attraverso “procedure competitive trasparenti”, “non discriminatorie” e “adeguatamente pubblicizzate”.
In vigenza del rapporto concessorio, il concessionario disponeva l'affidamento di alcuni servizi (riconducibili all'occupazione e all'utilizzazione delle sedi autostradali e delle relative pertinenze) non già attraverso lo svolgimento di apposite procedure selettive (indette, ma successivamente sospese), ma mediante la proroga delle subconcessioni già in essere.
L'ANAS - ritenendo tale ultima circostanza violativa “degli obblighi convenzionali e della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi nelle AdS autostradali” – irrogava quindi una sanzione nei confronti del concessionario, che quest'ultimo impugnava innanzi al TAR Lazio, Roma.
Il potere sanzionatorio esercitabili dall'ANAS nei confronti dei concessionari autostradali. Nella pronuncia in esame, il TAR Lazio, Roma ha ricordato innanzitutto che, ai sensi dell'art. 2, comma 86, d.l. n. 262/2006, l'ANAS, nell'ambito dei poteri di vigilanza che è chiamato a esercitare sui concessionari autostradali, può irrogare sanzioni (anche) “in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione".
Dopo aver richiamato la suvvista previsione normativa, il giudice amministrativo ha altresì sottolineato che, nel caso di specie, la convenzione stipulata tra con il concessionario e l'ANAS attribuiva a quest'ultima il potere di irrogare sanzioni tanto nell'ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione medesima nell'ipotesi di violazione delle disposizioni contenute nel d.l. n. 262/2006.
Sulla scorta di tali premesse, il TAR Lazio, Roma ha quindi riconosciuto il generale potere dell'ANAS di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei concessionari autostradali sia per l'avvenuta violazione degli obblighi discendenti dalle convenzioni stipulate, sia per le violazioni di obblighi sanciti direttamente dalla legge.
Conclusioni. Alla stregua delle sopra richiamate considerazioni, il TAR Lazio, Roma - ritenendo che nel caso di specie il concessionario avesse consumato una diretta violazione di un obbligo previsto a livello legislativo oltre che a livello convenzionale (obbligo di affidare le subconcessioni con procedure ad evidenza pubblica) - ha confermato la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate in suo danno dall'ANAS. |