La Circolare del MIT sul Decreto Semplificazioni
24 Novembre 2020
Circolare del MIT del 18 novembre 2020: avente ad oggetto: "Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
Oggetto della Circolare: Il MIT ha emanato la Circolare del 18 novembre 2020 per precisare l'ambito di applicazione del c.d. “Decreto Semplificazione” nelle seguenti materie: appalti pubblici di lavori; edilizia; ambiente; porti. Dopo aver passato in rassegna, elencandole, le principali novità normative introdotte per ciascuna materia, la Circolare ha sottolineato che “il combinato disposto tra risorse disponibili e strumento normativo per spenderle rapidamente, può produrre un balzo in avanti per la nostra economia; perché ciò avvenga è necessario che le stazioni appaltanti applichino la legge in tutte le sue potenzialità”. È evidente, quindi, l'obiettivo di stimolare l'applicazione integrale delle nuove norme nei settori di competenza del MIT ed in particolare in quello degli appalti pubblici. Con riferimento a quest'ultimo, la Circolare evidenzia in più punti che l'obiettivo principale del Decreto Semplificazioni è di “favorire la ripresa economica del Paese attraverso la rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali di maggiore complessità e rilevanza economica”. La velocizzazione delle procedure e la rapida “cantierizzazione” di nuove iniziative, pertanto, sono individuati quali idonei strumenti per affrontare e superare la crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19 e rappresentano, dunque, il canone interpretativo da seguire nell'applicazione delle nuove norme. Come detto, la Circolare contiene una rassegna delle principali novità introdotte dal Decreto Semplificazioni. Di seguito saranno riepilogate quelle che riguardano la materia degli appalti pubblici.
Appalti pubblici. I. Semplificazione e velocizzazione delle procedure di gara. La Circolare osserva che, entro il 31 dicembre 2021, è possibile avviare appalti di lavori in deroga al Codice, e segnatamente: - affidamenti sottosoglia: (i) affidamento diretto: fino ad € 150.000,00; (ii) procedure senza bando fino alle soglie comunitarie. - affidamenti soprasoglia: (i) riduzione dei termini procedimentali; (ii) nei settori strategici (edilizia scolastica ed universitaria, sanitaria, infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, etc.) è prevista la “deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale” fatte salve le norme antimafia ed. “vincoli inderogabili” derivanti dalle direttive comunitarie ed il rispetto dei principi generali del Codice e le disposizioni in materia di subappalto. Ulteriori semplificazioni riguardano le verifiche antimafia ed il potenziamento dello strumento del promotore finanziario.
II. Modifiche al contenzioso. Prosegue la Circolare specificando che la seconda linea di intervento del Decreto Semplificazioni ha riguardato il contenzioso amministrativo, interessato dalle seguenti modifiche: - limitazione dell'adozione di misure cautelari e favor per la definizione immediata – con sentenza in forma semplificata – del contenzioso amministrativo; - tempi stringenti di pubblicazione delle sentenze (massimo 15 giorni); - per i contratti emergenziali non è possibile la caducazione del contratto, che è sostituita dal risarcimento per equivalente (art. 125 c.p.a.).
III. Fase di esecuzione dei contratti. Ricorda, poi, la Circolare che fino al 31 dicembre 2021 è fortemente limitata - a fattispecie tipizzate - la possibilità di sospensione del contratto d'appalto (es. applicazione di leggi penali, antimafia, ordine pubblico, salute). Inoltre, è ora regolamentata in modo puntuale l'ipotesi in cui la prosecuzione dei lavori non possa avvenire con il soggetto designato a causa di crisi o insolvenza o concordato. Altra rilevante novità è la reintroduzione del collegio consultivo tecnico, con funzione deflattiva del contenzioso, obbligatorio fino al 31 dicembre 2021. Altresì, per favorire la “rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali di maggiore complessità e rilevanza economica” il Decreto Semplificazioni ha aggiornato “la disciplina in materia di commissari straordinari” semplificando le procedure di individuazione delle opere e di nomina degli stessi commissari.
IV. Altre misure. Prosegue la Circolare illustrando ulteriori misure introdotte dal Decreto Semplificazioni per “favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica”, tra le quali: - eliminazione della cauzione provvisoria per gli affidamenti sottosoglia; - esecuzione “in ogni caso” in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti; - sopralluogo da effettuarsi solo se indispensabile; - possibilità di avviare procedure non inserite nella programmazione; - aumento dal 20% al 30% dell'anticipazione del prezzo.
Osservazioni. La Circolare ha senz'altro il merito di aver “semplificato e tradotto”, a beneficio degli operatori, l'articolato complesso normativo della l. n. 122/2010 e di averne meso in luce la corretta finalità di “favorire la ripresa economica del Paese attraverso la rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali”. In questo modo, potrebbero risolversi – o quantomeno sopirsi – in chiave ermeneutica taluni dubbi interpretativi legati, ad esempio, all'applicazione generalizzata o legata solo agli affidamenti emergenziali delle nuove procedure (in particolare degli affidamenti diretti). Tuttavia, la Circolare si limita a sollecitare l'applicazione del Decreto Semplificazioni, elencandone le novità, ma non chiarisce in concreto come sciogliere i numerosi dubbi interpretativi. Ad esempio, l'interprete e gli operatori hanno l'arduo compito di stabilire quali siano i “vincoli inderogabili” eurounitari ed i “principi” da applicare in caso di affidamenti emergenziali. Ancora, la Circolare osserva che “per gli appalti sotto soglia sarà possibile procedere agli affidamenti diretti”, non chiarendo quindi affatto se tale temporanea modalità si sostituisca o si affianchi a quelle ordinarie ex art. 36 del Codice. La giurisprudenza (TAR Piemonte, Sez. I, 17 novembre 2020, n. 736) sembra propendere per l'applicazione generalizzata delle norme derogatorie, proprio in ragione delle finalità “economiche” delle stesse, specificando che “l'applicazione della disciplina emergenziale non è correlata nel testo di legge alle gare strettamente connesse all'emergenza sanitaria (distinzione che, per altro, rischierebbe di indurre ulteriori complicazioni e contenziosi volti a “perimetrare” cosa si intenda per gare “connesse all'emergenza sanitaria”) ma più genericamente all'emergenza economica indotta dall'emergenza sanitaria, quindi senza distinzione di settori”. La Circolare, invece, lasciando aperta la questione della esclusività o alternatività delle procedure derogatorie non ha fornito un chiaro indirizzo da seguire ai Rup delle stazioni appaltanti. Il rischio è che il tempo occorrente per individuare la cornice normativa applicabile finisca per azzerare quello teoricamente risparmiato con l'utilizzo delle nuove procedure. |