L'interesse ad agire della terza classificata
17 Novembre 2020
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso in appello per l'impugnazione degli atti di gara, con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell'aggiudicatario. L'accoglimento delle suddette censure determinerebbe, infatti, uno scorrimento della graduatoria a favore dell'impresa seconda classificata, non evocata in giudizio, senza recare una concreta utilità al ricorrente. Invero, non è ravvisabile in capo al medesimo soggetto neppure un interesse strumentale all'annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara, nella misura in cui vizi dedotti non si caratterizzino per una generalità tale da determinare l'illegittimità e il travolgimento dell'intera procedura. |