Revoca dell'ammissione al concordato per carenze informative ai creditori
02 Dicembre 2020
Può essere disposta la revoca del concordato, per difetto dei presupposti di ammissibilità, ex art. 173, comma 3, l.fall., ove emerga la carenza di un'adeguata informativa dei creditori, sia con riferimento alla mancata rappresentazione, da parte della società debitrice, del probabile rango privilegiato che assiste i creditori garantiti dal fondo di garanzia, sia con riferimento alla relazione attestativa, che deve fornire elementi di valutazione per i creditori circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il sistema delineato dalla legge fallimentare e, in particolare, dall'ultimo inciso dell'art. 173, comma 3, l.fall., prevede una verifica continua delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, mantenendo in capo al tribunale un potere di controllo, finalizzato alla persistenza di tutte le condizioni di ammissibilità, sì che è ben possibile, laddove si accerti un difetto dei presupposti per l'ammissione al beneficio concordatario, sanzionare ex officio il debitore proponente, mediante la revoca dell'ammissione già disposta.
|