La congruità del costo dei consulenti può essere verificata utilizzando come parametro di riferimento i valori indicati nelle tabelle ministeriali
04 Dicembre 2020
I compensi previsti per i consulenti su base annua non possono considerarsi sottratti alla valutazione di congruità nell'ambito della verifica di anomalia dell'offerta. Se il costo dei consulenti non può essere rapportato a valori prefissati, perché rappresenta il compenso di prestazioni non soggette al rispetto di tariffe minime vincolanti, non può giungersi alla conclusione che qualsiasi costo al riguardo indicato nell'offerta debba essere ritenuta congrua come tale, e pertanto recepita dalla stazione appaltante: l'ipotesi infatti si tradurrebbe nell'impossibilità concreta di un sindacato sul punto. Del resto, nessuna norma vieta che il parametro necessario alla valutazione del costo in parola possa essere desunto aliunde. |