Rinuncia alla proposta di concordato preventivo e poteri del P.M.
10 Dicembre 2020
La rinuncia alla proposta concordataria conduce alla dichiarazione di improcedibilità, ma ciò non implica che il procedimento di concordato preventivo venga a cessare in via automatica. Il P.M., conseguentemente, mantiene il proprio potere di iniziativa ex art. 173 l. fall..
Si tratta del principio affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 27936/20, depositata il 7 dicembre.
Una s.p.a. presentava domanda di concordato di preventivo che veniva però successivamente rinunciata, con proposizione di una nuova domanda di concordato ai sensi dell'art. 161 l. fall.. Il Tribunale di Milano, revocando l'ammissiione al primo concordato e ritenendo inammissibile la seconda domanda di concordato, dichiarava il fallimento della società. In sede di appello, la dichiarazione di fallimento è stata revocata a causa dell'assenza di una valida domanda in tal senso da parte del P.M.. La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte.
Secondo il Fallimento ricorrente è errata la pronuncia impugnata laddove ha ritenuto che, una volta avvenuto il deposito dell'atto di rinuncia alla domanda di concordato preventivo, il procedimento non sia più pendente con conseguente paralisi dei poteri di iniziativa del P.M.. Il ricorso è stato considerato fondato. Il Collegio ha ricordato infatti che la rinuncia alla proposta concordataria conduce alla dichiarazione di improcedibilità ma ciò non implica che il procedimento di concordato preventivo venga immediatamente a cessare in via automatica. La rinuncia, in altre parole, non esclude né elimina il fatto costitutivo del potere di iniziativa del P.M. ex art. 173 l. fall. in caso di atti di frode, come nella vicenda in esame. Il ricorso è stato in conclusione accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'Appello di Milano.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |