L'emergenza Covid-19 e l'ulteriore proroga dei termini nel concordato
27 Luglio 2020
La disposizione prevista dall'art. 9, comma 4 del Decreto Liquidità (d.l. n. 23/2020), relativa alla possibilità per il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., già prorogato dal Tribunale, di presentare istanza, prima della scadenza, per la concessione di ulteriore proroga sino a novanta giorni per il deposito della proposta definitiva, deve ritenersi riferibile ai procedimenti di preconcordato già pendenti alla data del 23 febbraio 2020. |