Le esclusioni da precedenti gare rilevano quali negativi precedenti professionali
10 Dicembre 2020
Per potersi ritenere integrata la causa di esclusione dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 (“omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”) è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino, comunque, dal casellario informatico dell'ANAC, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento: pertanto, eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara, per quanto siano state accertate dal giudice amministrativo, assumono rilevanza solo se e fino a quando risultino iscritte nel casellario, per gli effetti e con le modalità previste nell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. cit., qualora l'ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave dell'impresa interessata, in considerazione dell'importanza e della gravità dei fatti (Consiglio di Stato, V, 27 settembre 2019, n. 6490; 21 novembre 2018, n. 6576; 3 aprile 2018, n. 2063). |