L'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 costituisce una clausola residuale, che attribuisce alla Stazione Appaltante uno specifico onere di allegazione
10 Dicembre 2020
L'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 che prevede il requisito (negativo) per la partecipazione alla gara di non essere incorso in “gravi illeciti professionali, comprovati con mezzi adeguati dalla stazione appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” rappresenta clausola residuale in cui può essere fatta rientrare ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa, tale da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del concorrente, per cui consente all'Amministrazione di prendere in considerazione non solo le condanne in via definitiva o meno, ma anche “qualunque altro mezzo”, incluso il semplice verbale attestante la trasgressione. Siccome tale norma introduce una eccezionale deroga al principio di tassatività delle clausole di esclusione, grava sulla Stazione appaltante uno specifico onere di allegazione e probatorio in merito alla rilevanza di tali “fatti” che giustifichi l'esclusione dell'impresa dalla gara. In tal modo il legislatore ha attribuito alla Stazione appaltante un ampio margine di apprezzamento nel valutare in concreto, con riguardo alla singola fattispecie, se i comportamenti in parola costituiscano “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, addossando all'Autorità procedente oneri procedimentali rafforzati in termini sia probatori sia motivazionali, che sono da intendere in modo ancor più rigoroso ove l'accertamento dell'illecito sia ancora sub judice. |