Sulla qualificabilità, o meno, dei Dipartimenti universitari quali operatori economici. Il caso della Federico II di Napoli
11 Dicembre 2020
La norma dell'art. 3, comma 1, lett. p), del Codice dei contratti pubblici – in attuazione dei principi eurounitari (cfr. il considerando n. 14 della Dir. 2014/24/UE; il considerando n. 49 della Dir. 2014/23/UE e il considerando n. 17 della Dir. 2014/25/UE) – è orientata ad assumere un concetto lato della nozione di operatore economico, tale da ricomprendervi – nei limiti dell'affidamento dei terzi e della responsabilità patrimoniale, che postula la personalità giuridica - qualunque aggregazione riconducibile ad unità economica, sia esso persona o ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, onde non è necessario – quando si tratti di strutture organizzate – il carattere della personalità giuridica: è invece (necessario e) sufficiente un adeguato grado di autonomia organizzativa, contabile e dispositiva, tali da supportare – nella concreta prospettiva del contratto di cui si verte – un'autonoma “offerta” di prestazioni. Alla luce di tali principi rientrano nella descritta figura di operatori economici i Dipartimenti universitari (quali nella specie quelli dell'Università degli Studi di Napoli – Federico II), i quali rappresentano articolazioni interne dell'Università all'occorrenza abilitate – impregiudicati, dal punto di vista degli assetti universitari, i necessari rapporti interni di legittimazione a contrarre come di provvista finanziaria e contrattuale; e ferme comunque la responsabilità patrimoniale dell'ente e l'ineludibile responsabilità contabile di chi agisce - ad offrire per conto della rispettiva Università degli studi prestazioni sul mercato concorrenziale, senza l'esplicitato e formale coinvolgimento dell'Ateneo di appartenenza nella procedura di formazione del contratto. |