Per poter indentificare un errore materiale all'interno dell'offerta è necessario che l'espressione erronea sia univocamente riconoscibile

Redazione Scientifica
10 Dicembre 2020

Per indirizzo giurisprudenziale univoco ciò che si richiede al fine di poter indentificare un errore materiale all'interno dell'offerta di gara e...

Per indirizzo giurisprudenziale univoco ciò che si richiede al fine di poter indentificare un errore materiale all'interno dell'offerta di gara e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l'espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un “errore ostativo” intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà.

La valutazione che la stazione appaltante è chiamata a svolgere e che la giurisprudenza descrive con icastiche varianti lessicali (lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante, quindi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà), proprio perché si connota di oggettività e di immediatezza non può, in linea di principio, derivare da sforzi ricostruttivi e interpretativi, ma deve arrestarsi al riscontro di un'inesatta formulazione “materiale” dell'atto.

Una cosa è, dunque, l'interpretazione conservativa dell'atto (1465 c.c.), altra è la correzione di una sua incongruenza estrinseca e formale, rinvenibile nel suo sostrato materiale, espressivo o comunicativo (1433 c.c.).

In un caso, si fa riferimento a dati intrinseci all'atto, attinenti al suo significato giuridico e che ne motivano una certa valutazione contenutistica; nel secondo caso, viene emendata l'espressione materiale, come percepita nella sua consistenza fisica (ictu oculi), in un momento indipendente e antecedente alla ponderazione del suo significato giuridico (ex ante).

Si deve tuttavia ritenere che questi parametri ricostruttivi non debbano essere estremizzati e, che dunque, possa riconoscersi una certa circolarità “ermeneutica” tra interpretazione e rilevazione dell'errore materiale – ben potendo questo risaltare anche da una palese distonia di tipo logico o discorsivo rispetto alla restante trama espositiva del documento.

Rientra nella casistica da ultimo segnalata l'ipotesi in cui i dati valorizzati tendono a far “prevalere” alcune indicazioni contenutistiche su altre, sollecitando una sorta di interpretazione “conservativa” dell'atto attraverso il richiamo ad un congerie di elementi talmente consistente da risolvere in modo pressoché univoco le ragioni di “dubbio” innanzi alle quali si è arrestata la stazione appaltante e da palesare una “svista materiale” evidentemente occorsa nella fase di redazione del documento.

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