Solo il carattere abusivo della domanda concordataria è fonte di responsabilità per l'amministratore
16 Dicembre 2020
La presentazione, da parte dell'amministratore di una società in stato di insolvenza, di una domanda di concordato, non può essere considerata, di per sé ed automaticamente, fonte di responsabilità per il risarcimento del danno, anche nel caso in cui la proposta di concordato venga dichiarata inammissibile o l'ammissione venga revocata, ai sensi degli artt. 162 e 173 l.fall. Sussiste una responsabilità dell'amministratore nel caso in cui la domanda sia abusiva, unicamente finalizzata a posticipare fraudolentemente il fallimento della società in danno dei creditori, e incombe sugli attori che propongono azione di responsabilità l'onere di allegare elementi idonei a provare tale abusività.
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