Abrogazione del “rito superaccelerato”: condizioni di efficacia
16 Dicembre 2020
L'abrogazione del rito “superaccelerato” risulta immediatamente efficace anche per quanto riguarda i bandi adottati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 32/2019 a condizione, tuttavia, che i relativi provvedimenti di ammissione non siano già stati adottati e soprattutto non abbiano già esaurito i propri effetti mediante il decorso del termine di trenta giorni dalla loro pubblicazione/conoscenza. Nell'ipotesi in cui tali provvedimenti di ammissione siano già stati adottati, e in particolare il termine di impugnazione di cui al previgente art. 120, comma 2-bis, c.p.a. sia ormai spirato, troverà ancora applicazione il regime delle preclusioni e delle decadenze processuali a suo tempo ivi specificamente previsto. |