Scioglimento dei contratti pendenti nel concordato escluso se una parte ha già eseguito la prestazione
21 Dicembre 2020
L'art. 169-bis l. fall., che consente lo scioglimento dai contratti pendenti nelle procedure concordatarie, deve ritenersi sostanzialmente parificato alla previsione di cui all'art. 72 l.fall., dettata per i fallimenti, con la conseguenza che tale facoltà va limitata soltanto ai contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti. Deve escludersi che, nel corso di una procedura di concordato preventivo o nella precedente fase “con riserva”, sia possibile autorizzare lo scioglimento di contratti in cui una delle parti abbia integralmente eseguito la propria prestazione. |