Attraverso i giustificativi non è consentita un'elusiva modificazione a posteriori dell'offerta
14 Dicembre 2020
La giurisprudenza ammette la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità originaria dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori (Cons. Stato, V, 16 marzo 2020, n. 1873). Tale ragionamento incontra però non solo il limite del divieto di una radicale modificazione della composizione dell'offerta che ne alteri l'equilibrio economico, allocando diversamente voci di costo nella sola fase delle giustificazioni, ma anche il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell'offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (in termini Cons. Stato, V, 24 aprile 2017, n. 1896). Irrilevante è anche la giustificazione della riduzione delle spese generali dal 15 al 10 per cento mediante redistribuzione sulle altre voci di costo. Infatti la riallocazione delle voci di costo in fase di giustificazioni deve avere un fondamento economico serio allorchè incida sulla composizione dell'offerta, atteso che, diversamente, si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di consentire un'elusiva modificazione a posteriori dell'offerta, con il solo limite del rispetto del saldo complessivo, ma snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell'anomalia, che è di apprezzamento globale dell'attendibilità dell'offerta. La modifica dei costi della manodopera in corso di gara, mediante le giustificazioni, non è una compensazione consentita, ma integra un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è suscettibile di essere modificato nell'importo (al pari degli oneri aziendali per la sicurezza) pena l'incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, sottesi alla specifica individuazione di entrambe le voci di costo, come imposta dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 (in termini, indirettamente, anche Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 7).
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