La previsione di divieto di qualsiasi indicazione di carattere economico è legittima avendo lo scopo di raggiungere una finalità ulteriore

Redazione Scientifica
14 Dicembre 2020

La previsione di divieto di qualsiasi indicazione di carattere economico è legittima avendo lo scopo di raggiungere una finalità ulteriore...

Il c.d. principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, denominato anche come divieto di commistione, risponde alla finalità di garantire la segretezza dell'offerta economica ed è perciò funzionale ad evitare che l'offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l'entità dell'offerta economica. In tale prospettiva, il divieto di commistione è posto a garanzia dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti; ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della Commissione può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento anche in astratto, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa (Cons. Stato, V, 19 ottobre 2020, n. 6308; V, 29 aprile 2020, n. 2732).

Anche ad intendere il divieto di commistione in senso relativo, la circostanza che nella lex specialis sia presente una clausola specifica e perentoria, con esplicito divieto di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico, porta a ritenere che la stazione appaltante intendesse raggiungere una finalità ulteriore, vietando l'indicazione, nelle offerte tecniche dei concorrenti, di “qualsiasi” dato economico, anche non rilevante ai fini dell'individuazione del contenuto dell'offerta economica.

Occorre ancora aggiungere come la clausola del disciplinare di gara che vieti espressamente l'indicazione di elementi economici nell'offerta tecnica non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, poiché essa non fa che corroborare il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica già insito nel sistema, a presidio, tra l'altro, del principio dell'autonomia dell'apprezzamento discrezionale della prima rispetto a quello della seconda, il cui rispetto è garantito dall'anteriorità della prima valutazione e dalla necessità che dall'offerta tecnica esulino elementi e valori propri dell'offerta economica (Cons. Stato, V, 14 dicembre 2018, n. 7057).

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