Le prescrizioni relative al formato dell'offerta non connesse ad un interesse pubblico non legittimano l'esclusione del concorrente dalla gara

Redazione Scientifica
15 Dicembre 2020

In relazione al principio della tassatività delle cause di esclusione, la clausola del bando che ricollega all'offerta debordante (rispetto ai requisiti dimensionali imposti) la sanzione...

In relazione al principio della tassatività delle cause di esclusione, la clausola del bando che ricollega all'offerta debordante (rispetto ai requisiti dimensionali imposti) la sanzione dell'irrilevanza della parte (in ipotesi) esuberante deve ritenersi nulla ove interpretata nel senso che essa impone alla commissione aggiudicatrice prove e accertamenti specifici, o addirittura una ritrascrizione dei contenuti con il format predefinito, pur dinanzi ad un'offerta che rispetta il limite massimo di pagine, in assenza di problema alcuno di leggibilità, non essendo ragionevole che la scelta della migliore offerta possa essere agganciata, in assenza – ripetesi - di problemi di leggibilità, al font con la quale essa è redatta. Né può dirsi che l'irrilevanza della parte esuberante non sia sanzione equiparabile all'espulsione, poiché al contrario l'offerta, ancor più ove formalmente contingentata, è in ogni sua parte essenziale e rilevante per la valutazione del rapporto qualità/prezzo, talché lo stralcio di una parte di essa non può che renderla monca e dunque inutilizzabile, in primis nell'interesse dell'amministrazione la quale evidentemente necessita di un progetto di prestazione o lavori rispondente a tutte le esigenze e prescrizioni fissate negli atti di gara e non ad una sola parte di esse.

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