Dies a quo per il computo del termine triennale rilevante ai fini della dichiarazione dei precedenti professionali non favorevoli

Redazione Scientifica
16 Dicembre 2020

Il comma 10 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, in coerenza con il principio di proporzionalità che informa la fonte comunitaria da cui deriva...

Il comma 10 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, in coerenza con il principio di proporzionalità che informa la fonte comunitaria da cui deriva, va inteso nel senso che il triennio di efficacia dell'interdittiva (peraltro inesistente nel disposto dell'art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE), dopo l'adozione del d.lgs. n. 56 del 2017, decorre da quando è stato adottato l'atto definitivo, e, cioè, dal momento della conclusione del procedimento di risoluzione del pregresso rapporto contrattuale (Cons. Stato, V, 6 maggio 2019, n. 2895).

L'operatore economico deve portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione, ovvero è tenuto a dichiarare qualsiasi informazione astrattamente idonea a influire sulla sua affidabilità e moralità professionale, e ciò per consentire alla stazione appaltante di valutarne l'incidenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 (tra tante, Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3592; 25 luglio 2018, n. 4532; 19 novembre 2018, n. 6530; III, 29 novembre 2018, n. 6787).

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