Non sussiste l'obbligo della stazione appaltante di fissare subvoci e subcriteri ai fini della valutazione delle offerte
21 Dicembre 2020
Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 riconosce all'amministrazione la facoltà, e non l'obbligo, di individuare criteri di valutazione ed eventuali sub-criteri, in relazione alle specifiche concrete esigenze della stazione appaltante, fermo restando che l'assenza di criteri deve essere bilanciata con un'adeguata motivazione, al fine di rendere così trasparente il percorso logico seguito e di consentire ai concorrenti di comprendere le ragioni del giudizio ricevuto per la propria offerta tecnica (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, n. 2337/2017; T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 431/2018; cfr. anche T.A.R. Lombardia - Brescia, n. 162/2019). |