Non sussiste l'obbligo della stazione appaltante di fissare subvoci e subcriteri ai fini della valutazione delle offerte

Redazione Scientifica
21 Dicembre 2020

Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 riconosce...

Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 riconosce all'amministrazione la facoltà, e non l'obbligo, di individuare criteri di valutazione ed eventuali sub-criteri, in relazione alle specifiche concrete esigenze della stazione appaltante, fermo restando che l'assenza di criteri deve essere bilanciata con un'adeguata motivazione, al fine di rendere così trasparente il percorso logico seguito e di consentire ai concorrenti di comprendere le ragioni del giudizio ricevuto per la propria offerta tecnica (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, n. 2337/2017; T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 431/2018; cfr. anche T.A.R. Lombardia - Brescia, n. 162/2019).

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