La legittimazione processuale delle imprese partecipanti ad un R.T.I. non viene meno ove taluna delle imprese non impugni gli atti di gara

Redazione Scientifica
30 Dicembre 2020

In materia di gare pubbliche, ciascuna impresa partecipante, anche se semplice mandante, può sempre, sia prima che dopo la formale costituzione del RTI...

In materia di gare pubbliche, ciascuna impresa partecipante, anche se semplice mandante, può sempre, sia prima che dopo la formale costituzione del RTI, proporre impugnazione contro gli atti e i risultati della gara d'appalto, essendo titolare di autonoma legittimazione ad agire nell'ambito del raggruppamento di imprese, atteso che il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a una entità giuridica autonoma che esclude la soggettività delle singole imprese che lo compongono. La legittimazione processuale delle imprese partecipanti al raggruppamento - che si correla alla posizione sostanziale di interesse legittimo alla regolarità della procedura concorsuale, in relazione ai poteri autoritativi che fanno capo alla Stazione appaltante nella fase di evidenza pubblica della selezione del contraente, e alla consequenziale pretesa al risarcimento dei danni (in forma specifica e/o per equivalente monetario) - non viene meno, né trova limite quanto all'oggetto e agli effetti della domanda di annullamento e della connessa domanda risarcitoria, ove taluno degli iniziali litisconsorti, individuati fra le imprese del raggruppamento costituito o costituendo, non impugni gli atti di gara o la sentenza sfavorevole di primo grado, oppure rinunzi al ricorso in corso di causa.

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