Anche gli illeciti anticoncorrenziali possono costituire “gravi illeciti professionali” rilevanti ai fini dell'esclusione dalla pubblica gara

Redazione Scientifica
30 Dicembre 2020

Anche gli illeciti anticoncorrenziali possono costituire “gravi illeciti professionali” rilevanti ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente dalla gara...

Anche gli illeciti anticoncorrenziali possono costituire “gravi illeciti professionali” rilevanti ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente dalla gara; pertanto, il concorrente che sia incorso in una sanzione per illecito anticoncorrenziale è tenuto a dichiararla nella procedura di gara, al fine di consentire alla Stazione appaltante di operare le valutazioni di competenza in ordine alla sua integrità ed affidabilità.

Ciò in quanto l'individuazione dei gravi illeciti professionali da parte dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 ha carattere di “norma di chiusura”, in cui gli illeciti ivi previsti hanno valore meramente esemplificativo, in grado di comprendere ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, in contrasto con un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, in concreto comunque incidente in modo negativo sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico. In conseguenza di ciò la Stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.