La violazione dell'obbligo dichiarativo delle informazioni incidenti sull'integrità, affidabilità e professionalità dell'operatore economico

Redazione Scientifica
30 Dicembre 2020

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico abbia omesso informazioni dovute al fine del corretto svolgimento della procedura di selezione, tra le quali...

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico abbia omesso informazioni dovute al fine del corretto svolgimento della procedura di selezione, tra le quali rientrano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge, anche quelli evidentemente incidenti sull'integrità, sull'affidabilità e sulla professionalità dell'operatore economico, la conseguenza di tale omissione non può essere automaticamente l'espulsione dalla gara, essendo tenuta la Stazione appaltante, in ogni caso, a svolgere la valutazione di integrità, affidabilità e professionalità del concorrente, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del Codice dei contratti pubblici. È, pertanto, indispensabile una valutazione in concreto della Stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla lettera c) del citato art. 80 ed ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge dalla l. 14 giugno 2019, n. 55. Nel contesto di questa valutazione, l'Amministrazione dovrà pertanto stabilire se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità, affidabilità o professionalità. Del pari dovrà stabilire allo stesso scopo se quest'ultimo abbia omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità. Qualora sia mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al Giudice Amministrativo. Osta a ciò il principio di separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall'art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice non può pronunciare “con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.

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