Sull'obbligo di esaurimento delle pregresse convenzioni di fornitura di prodotti sanitari antecedentemente all'attivazione di nuove convenzioni

Redazione Scientifica
30 Dicembre 2020

In virtù dell'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, <<gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento…>>, entro limiti di spesa prefissati, al fine di favorire l'aggregazione degli acquisti a livello regionale per conseguire significativi risparmi della spesa sanitaria. Ai sensi dell'articolo 1, comma 510, della medesima legge tale regola può essere derogata <<esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali>>.

In considerazione dell'incidenza di tale disciplina sulla spesa pubblica, le centrali di committenza possono esercitare la loro discrezionalità, nell'indizione di nuove gare centralizzate per la stipulazione di future convenzioni aventi ad oggetto una determinata categoria di beni o di servizi, purché ciò avvenga nel rispetto del vincolo di approvvigionamento derivante da convenzioni già stipulate e dai loro contratti attuativi. In altre parole dalla cogenza della disciplina normativa discende per le centrali di committenza sia l'obbligo positivo di garantire l'attuazione delle condizioni generali per la stipulazione dei contratti attuativi, previste nelle convenzioni vigenti, sino alla loro effettiva scadenza, sia l'obbligo di non indire una nuova gara prima che sia sopravvenuto l'esaurimento di esse o comunque di prevedere che l'attivazione delle convenzioni stipulate ad esito della nuova gara avvenga successivamente all'esaurimento o alla scadenza delle precedenti.

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