Profili formali relativi alla notifica della cartella esattoriale
21 Dicembre 2020
Non può dubitarsi che una cartella esattoriale (ovvero la sua immagine scansionata dell'atto originale cartaceo), ancorché priva della firma digitale, costituisca documento autentico e possa essere riferito al soggetto che l'ha formato e firmato, qualora la sua notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico (l'Agenzia delle Entrate) tramite P.E.C. proveniente dall'indirizzo istituzionale del di detto soggetto. È applicabile alla notifica della cartella esattoriale irrituale perché effettuata mediante la trasmissione di un “file” con estensione “pdf”, anziché “p7m”, la sanatoria del vizio dell'atto per il raggiungimento del suo scopo prevista dall'art. 156 c.p.c.: ciò, in ragione del rinvio operato dall'art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale a sua volta rimanda agli artt. 137 e segg. c.p.c. e, pertanto, anche all'art. 156 c.p.c. |