Possibile rilevanza a fini espulsivi dalla gara delle falsità dichiarative non risultanti dal casellario ANAC
30 Dicembre 2020
La falsità dichiarativa commessa in precedenti gare rileva - per esplicita previsione legislativa - solo se esitata nell'iscrizione al casellario Anac; questo non esclude però la possibilità che la stazione appaltante possa giungere a formulare un suo giudizio d'inaffidabilità in concreto dell'operatore, muovendo (anche) da falsità non risultanti dal casellario Anac, ma occorre a tal fine un motivato e circostanziato apprezzamento, incentrato sulle specifiche ragioni ritenute idonee a rendere inaffidabile in concreto l'impresa in relazione a quella falsità (cfr. Cons. Stato, V, 19 aprile 2019, n. 2553). |