I pareri resi dall'ANAC non sono autonomamente impugnabili
14 Gennaio 2021
I pareri resi dall'ANAC ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114, hanno natura di meri atti endoprocedimentali, privi in quanto tali di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dal provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, adottato dalla stazione appaltante. Essi non sono pertanto impugnabili ex se e l'ANAC è priva di legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto il provvedimento di esclusione (Cons. St., IV, 24 maggio 2007, n. 2637; Id., 6 maggio 2008, n. 2028; più di recente Cons. St., V, 12 novembre 2018, n. 6342). |