La proroga della concessione demaniale marittima disposta ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis, d.l. n. 400/1993 contrasta con la Direttiva n. 2006/123

Redazione Scientifica
18 Gennaio 2021

La concessione demaniale marittima per finalità turistiche può essere qualificata come “autorizzazione” ai sensi delle disposizioni della Direttiva europea n. 2006/123...

La concessione demaniale marittima per finalità turistiche può essere qualificata come “autorizzazione” ai sensi delle disposizioni della Direttiva europea n. 2006/123, in quanto costituisce un “atto formale”, nei termini precisati dal diritto europeo, che il prestatore deve ottenere dall'autorità concedente per poter esercitare l'attività economica. La sua proroga ex lege disposta ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis, d.l. n. 400/1993 dalla data di scadenza delle autorizzazioni si pone in contrasto con la disciplina dell'art. 12, paragrafo 2, della citataDirettiva n. 2006/123, che prevede al comma 1, nei casi il cui il numero di autorizzazioni disponibili per una data attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l'avvio di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e, al comma 2, il rilascio dell'autorizzazione per una durata limitata adeguata e l'impossibilità di procedere ad un rinnovo automatico della stessa.

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