Sul rapporto tra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis) D.lgs. 50/2016.
29 Gennaio 2021
In materia di presentazione di dichiarazioni non veritiere, la disposizione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) D.lgs. n. 50/2016 deve essere raccordata con quella di cui alla lettera c-bis) dello stesso quinto comma dell'articolo 80, D.lgs. n. 50/2016, e interpretata unitariamente ad essa. Il coordinamento fra le norme deve essere effettuato in base al principio di specialità. Mentre la disposizione di cui alla lettera f-bis) è fattispecie generale, quella di cui alla lettera c-bis) è fattispecie speciale e si caratterizza per la circostanza che le informazioni false siano idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante e in particolare sull'ammissione o l'esclusione dei concorrenti nelle gare per l'affidamento dei contratti pubblici. In quest'ultimo caso la legge non prevede un automatismo espulsivo richiedendo, invece, di verificare l'attitudine dell'informazione falsa ad influenzare l'esito della procedura. L'ambito di applicazione della lettera f-bis) resta quindi ristretto all'ipotesi in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all'adozione di provvedimenti amministrativi in ordine all'ammissione dei concorrenti, alla valutazione delle offerte o all'aggiudicazione o comunque al corretto svolgimento della gara. (Cons. Stato, Ad.Plen. 28 agosto 2020, n.16). Nel caso di specie la falsità era diretta a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante e, pertanto, non è sufficiente la sua verificazione a determinare l'esclusione della controinteressata dalla gara ma occorre anche valutare se il falso era in grado di condizionarne il corretto svolgimento.
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