Sul rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale

Redazione Scientifica
29 Gennaio 2021

In ottemperanza alle statuizioni comunitarie è stato stabilito (C.d.S. IV, 10 luglio 2020 n. 4431) che il ricorso principale e quello incidentale devono...

In ottemperanza alle statuizioni comunitarie è stato stabilito (C.d.S. IV, 10 luglio 2020 n. 4431) che il ricorso principale e quello incidentale devono essere entrambi esaminati, in quanto – anche se l'offerta del ricorrente principale sia giudicata irregolare – l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe constatare l'impossibilità di scegliere un'altra offerta regolare e procedere di conseguenza all'indizione di una nuova procedura di gara, in considerazione del fatto che le restanti offerte regolari non corrispondono sufficientemente alle attese. Ne segue che siccome l'accoglimento del gravame incidentale non può determinare l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell'interesse legittimo strumentale all'eventuale rinnovazione della gara anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale.

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