Risoluzione del concordato preventivo

04 Febbraio 2021

La natura del concordato preventivo, profondamente diversa rispetto a quella del concordato fallimentare, consente di comprendere l'esito complessivo del combinato disposto degli artt. 186, ultimo comma, 137 e 138 l. fall.

Il decreto di risoluzione del concordato preventivo, laddove manchi la firma del relatore e sia presente solamente quella del presidente del collegio, deve ritenersi nullo? La risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 186 l. fall. può essere pronunciata anche ad iniziativa di un solo creditore? Può essere pronunciata nel concordato con cessione dei beni?

Al primo quesito deve essere data una risposta negativa. Infatti, la natura del concordato preventivo, profondamente diversa rispetto a quella del concordato fallimentare, consente di comprendere l'esito complessivo del combinato disposto degli artt. 186, ultimo comma (Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale) e 137 (Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 18. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore) e 138 legge fallimentare (Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell'articolo 18. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato). La clausola di compatibilità emergente consentirebbe di comprendere come, a differenza della risoluzione o dell'annullamento del concordato fallimentare, la risoluzione del concordato preventivo non deve essere disposta con sentenza, bensì con decreto. La questione subisce sovente declinazioni importanti nella prassi, e anche recentemente è stata oggetto di una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., 12 giugno 2020, n. 11344). Riflettere sulla diversa natura dei due concordati può essere un elemento utile per comprendere la ratio della norma, tale da assurgere a regola utile a risolvere i problemi pratici. La risoluzione del concordato fallimentare prevede l'automatica dichiarazione (riapertura) di fallimento, mentre quella del concordato preventivo non può essere in grado di realizzarla, per due ordini di ragione. Anzitutto perché il concordato preventivo non vanta tra i propri presupposti la dichiarazione di insolvenza del debitore, bensì, come noto, lo stato di crisi.

In secondo luogo, poi, il nostro ordinamento non prevede più che la dichiarazione di fallimento possa avvenire per un'iniziativa officiosa.

Tutte le esposte premesse consentono di affermare che il provvedimento di risoluzione di concordato preventivo il quale sia stato sottoscritto solamente dal presidente del collegio e sia privo della firma del relatore, è comunque valido. La necessità della firma, prevista nel dettato dell'art. 135 c.p.c. (Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso) è da escludersi allorché il provvedimento, pur assumendosi in forma collegiale, e nonostante l'indiscutibile natura decisoria, mantiene comunque la forma del decreto. Si può ammettere che il contenuto sia quello proprio della sentenza, ma la definizione legislativa è univoca ed esclude qualunque ingerenza esegetica. Piuttosto, la natura di provvedimento decisorio del decreto di risoluzione del concordato preventivo si concretizza nella necessità di dovere compiutamente esporre le ragioni; invece, per quanto attiene alla non impugnabilità in via autonoma del provvedimento essa non determina alcun tipo di pregiudizio quanto al diritto di difesa, per un motivo preciso, coincidente con il fatto che, laddove alla risoluzione del concordato faccia seguito la dichiarazione di fallimento (quella che, con l'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza sarà la liquidazione giudiziale), eventuali vizi che insistono sulla prima si rifletterebbero anche sulla validità della seconda e potrebbero, dunque, ben essere fatti valere come motivi di reclamo nei confronti della stessa. D'altra parte, a tale conclusione si giunge in applicazione analogica del principio enunciato all'art. 162 legge fallimentare: “Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore”.

Al secondo quesito occorre dare risposta affermativa: la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 186 legge fall. può essere pronunciata anche ad iniziativa di un solo creditore senza richiedere l'adesione degli altri che non rivestono la qualità di litisconsorti necessari e non devono neppure essere avvisati, spettando la legittimazione passiva esclusivamente al debitore e all'eventuale garante, nonché all'assuntore, ove non sia prevista la liberazione del debitore stesso. Risposta affermativa, infine, merita anche il terzo quesito. Ai fini della risoluzione del concordato preventivo, è sufficiente, a norma dell'art. 186 della legge fall., che l'accordo sia oggettivamente venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori con le modalità promesse. Entra in gioco, in tale frangente, il prudente apprezzamento del giudice: laddove le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti a soddisfare le diverse classi di creditori (integralmente i creditori privilegiati e in una misura non irrisoria quelli chirografari) - e la valutazione viene effettuata sulla base di un criterio di ragionevolezza da applicarsi caso per caso -, la risoluzione del concordato preventivo deve intendersi come soluzione accettabile. Similmente è ragionevole optare per la risoluzione del concordato preventivo laddove emerga l'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare: in assenza dei presupposti richiesti ex lege, la risoluzione appare una via percorribile e adeguata.

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