Notifica del ricorso per fallimento

Elisa Pala
08 Febbraio 2021

È valida la notifica del ricorso per fallimento effettuata presso la casa comunale?

È valida la notifica del ricorso per fallimento effettuata presso la casa comunale?

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 L.Fall. la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal Registro Imprese oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona al momento del prefato deposito.

La norma in oggetto introduce una disciplina diversa, e definita speciale dalla giurisprudenza (ex multis, Cass. 23 febbraio 2020 n. 5311), rispetto a quella descritta dall'art. 145 c.p.c.

Orbene, la giurisprudenza si è interrogata sulla legittimità costituzionale di tale deroga con particolare riferimento alla violazione del principio di razionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Sotto quest'ultimo aspetto si rammenta che il principio di uguaglianza sostanziale impone che solo fattispecie differenti possano ricevere un differente trattamento giuridico.

Ora, secondo una certa interpretazione, la deroga di cui all'art. 15, comma 3, l.fall., non sarebbe legittima, in quanto non sarebbe giustificato e ragionevole un differente regime giuridico per la fattispecie in oggetto. Da tale assunto deriverebbe, peraltro, anche la lesione del fondamentale diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Ebbene, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l.fall., come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a) D.L. 179/2012, conv., con modificazioni, dalla L. 221/2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (C.cost. 16 giugno 2016 n. 146). La Corte ha ravvisato, infatti, un'intrinseca diversità sostanziale tra la disciplina della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e la disciplina generale della notifica del processo ordinario di cui all'art. 145 c.p.c. È stato detto che quest'ultima è “esclusivamente finalizzata all'esigenza di assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati ad alle connesse procedure” e che, invece, la norma censurata sulla notifica nel fallimento “si propone di coniugare quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale e, a tal fine appunto, prevede che il tribunale è esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo”.

La Corte costituzionale non ravvisa neanche la violazione dell'art. 24 Cost., perché il diritto di difesa del debitore è assicurato dal duplice meccanismo di ricerca della società descritto dalla norma in commento prima della previsione della possibilità di deposito del ricorso presso la casa comunale. Quest'ultima eventualità è, peraltro, conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, dell'obbligo di dotarsi di indirizzo pec e di mantenerlo attivo durante la vita dell'impresa, così come prescritto dall'art. 16 D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009.

È, pertanto, valida la notifica del ricorso per fallimento effettuata presso la casa comunale.

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