No all'esclusione ex art 80, c 5, lett e), in caso di omessa adozione da parte della SA di misure minime per evitare la distorsione della concorrenza

Redazione Scientifica
04 Febbraio 2021

Ai sensi dell'art. 80, comma, lett. e), del codice dei contratti, l'omissione – da parte della stazione appaltante – dell'adozione delle misure minime atte ad evitare la distorsione...

Ai sensi dell'art. 80, comma, lett. e), del codice dei contratti, l'omissione – da parte della stazione appaltante – dell'adozione delle misure minime atte ad evitare la distorsione della concorrenza non può determinare l'automatica esclusione della società che ha partecipato alla fase preliminare. Non è infatti imputabile all'operatore economico l'eventuale effetto distorsivo della concorrenza derivante da scelte errate della stazione appaltante, non potendosi imputare all'operatore economico tale effetto a titolo di responsabilità oggettiva.

In casi di questo tipo, una volta che sia affermata in concreto la lesione del principio della par condicio, la tutela che rimane in capo all'impresa concorrente, pertanto, è l'impugnazione del bando che non ha previsto sufficienti e proporzionate misure di compensazione dell'eventuale distorsione causata dalla partecipazione di un concorrente alla fase preliminare, ma non può essere – in assenza di indizi che dimostrino che l'operatore abbia intenzionalmente influenzato l'esito dell'indagine di mercato – la pretesa dell'esclusione della concorrente che ha partecipato alla fase preliminare.

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